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Grazie al Decreto Rilancio** e alle nuove disposizioni in merito alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, puoi cedere il credito d’imposta usufruendo di uno sconto immediato in fattura pari al 50%* dell’importo totale dovuto (IVA compresa).
* Lo Sconto in Fattura si applica al 50% o comunque nella misura massima consentita dalla normativa fiscale vigente alla data del perfezionamento della cessione del credito erariale.
** Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio), convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Per maggiori informazioni, consultare il sito web dell’ Agenzia delle Entrate.
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Esempio riferito all’offerta: € 35.000,00 in 36 rate da € 975,00 – TAN 0,00% TAEG 0,44%. Il TAN (Tasso annuale nominale) indica la misura degli interessi dovuti sul prestito, il TAEG (Tasso annuo effettivo globale) rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: spese di istruttoria € 100,00, imposta di bollo su finanziamento € 16,00, spese di incasso rate € 3,30 cadauna. Importo totale dovuto dal Cliente: € 35.234,80.
Messaggio con finalità promozionale. Fac simile del contratto di finanziamento, fogli informativi e informazioni precontrattuali sono disponibili sul sito web di Sella Personal Credit S.p.A. (Gruppo Banca Sella) nella sezione Trasparenza > Prestiti finalizzati. Salvo approvazione della società finanziaria convenzionata con Schindler S.p.A. Per durate del finanziamento superiori ai 36 mesi, consultare il referente commerciale Schindler.
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La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto delle novità in tema di benefici fiscali, con particolare riferimento agli interventi di cui all’art. 119-ter del DL n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Così come per gli altri bonus edilizi, anche per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti, è possibile optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd. “sconto in fattura”) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
In particolare, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, è riconosciuta una detrazione del 75% ai sensi dell’art.119-ter del Decreto Rilancio: i beneficiari di questa detrazione possono optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ai sensi dell’art. 121 del Decreto Rilancio.
Possono fruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e all’imposta sul reddito delle società (IRES), residenti o meno nel territorio dello Stato.
La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi, a condizione che ne sostengano le relative spese.
Tali soggetti sono:
L’agevolazione è applicabile per:
Ai fini dell'accesso alla detrazione, deve trattarsi di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Gli interventi devono riguardare opere che presentino le caratteristiche tecniche previste dal D.M. 236/1989, in assenza dei quali non possono essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.
La detrazione in esame spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.
Quanto alle spese agevolabili, in analogia con gli altri bonus fiscali edilizi con simili caratteristiche, è ragionevole considerarvi incluse:
Il riferimento è la normativa DM 236/89, nello specifico il punto 8.1.12, in cui vengono elencate le caratteristiche tecniche principali che ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici devono possedere per essere considerati ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche:
Per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti è riconosciuta una detrazione – da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo – nella misura del 75 per cento delle spese sostenute, da calcolarsi su un ammontare complessivo non superio-re a:
Il limite di spesa ammesso alla detrazione è annuale e riguarda il singolo immobile.
Nell’ipotesi in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese ammesse in detrazione occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi.
Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
La detrazione spetta:
Il Superbonus 110% è un insieme di agevolazioni fiscali valido per interventi di riqualificazione energetica e sismica degli immobili residenziali. Non tutti sanno però che dal 1° gennaio 2021 il Superbonus 110% è applicabile anche agli ascensori, come misura fondamentale per favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche e migliorare l’accessibilità delle nostre abitazioni.
Il Superbonus 110% è una misura di incentivazione introdotta dal "Decreto Rilancio" (Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), che punta a rendere più efficienti e sicure le nostre abitazioni.
Il Superbonus consiste in una detrazione fiscale del 110% e si suddivide in due tipologie di interventi:
Dal 1° gennaio 2021, rientrano tra i lavori cosiddetti "trainati" anche gli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche e al miglioramento dell’accessibilità degli edifici, nello specifico:
Occorre tener presente che, affinché ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici possano rientrare tra gli interventi trainati, è essenziale che essi rispettino i requisiti previsti della legge in materia di accessibilità ai disabili, vale a dire il Decreto ministeriale 14 giugno 1989 n. 236, noto come DM 236/89 per Eliminazione delle Barriere Architettoniche.
Il riferimento è la normativa DM 236/89, nello specifico il punto 8.1.12, in cui vengono elencate le caratteristiche tecniche principali che ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici devono possedere per essere considerati ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche:
Rispetto alla prima formulazione del Superbonus 110%, un’importante novità riguardante l’eliminazione delle barriere architettoniche attraverso l’installazione di impianti elevatori è il superamento del requisito anagrafico e della condizione di disabilità grave, introdotta dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 dell’8 luglio 2020 e ribadita nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-05839 del 29 aprile 2021.
L’agevolazione fiscale spetta dunque per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche (DM 236/89), indipendentemente dalla presenza o meno di over 65 o disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto degli interventi.
In altre parole, a fare testo sono le caratteristiche dell’edificio e non l’età o le eventuali condizioni di disabilità dei residenti nell'immobile.
Per poter godere dell’Ecobonus è necessario effettuare almeno un intervento cosiddetto "trainante". Gli interventi trainanti possono essere:
Una volta deciso almeno uno degli interventi "trainanti", il beneficiario può effettuare anche alcuni interventi cosiddetti "trainati", come ad esempio la sostituzione degli infissi, le schermature solari, l’installazione di impianti fotovoltaici, dei sistemi di accumulo, delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, degli impianti di domotica, l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Per usufruire del Bonus al 110%, è fondamentale che l’insieme degli interventi trainanti e trainati porti ad un miglioramento di almeno due classi energetiche – o al raggiungimento della massima classe di efficienza – dell’edificio o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari, che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Per poter godere del Sismabonus è sufficiente eseguire un intervento di adeguamento antisismico. In questo caso, è possibile usufruire della detrazione al 110% anche per l’installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo, ecc., incluso l’abbattimento delle barriere architettoniche attraverso l'installazione di ascensori e piattaforme elevatrici, come introdotto a maggio 2021 dal cosiddetto "Decreto Semplificazioni" (Decreto Legge 31 maggio 2021, 77, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021).
Per poter godere della detrazione al 110% l’edificio deve essere situato nelle zone sismiche 1, 2, 3.
* Come introdotto dal “Decreto Semplificazioni” (Decreto Legge 31 maggio 2021, 77, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021).
Il Decreto Legge n. 59, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 maggio 2021, "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti", ha prorogato i termini di validità del Superbonus 110% rispetto ai precedenti.
A seconda dell’anno di sostenimento della spesa, cambia la suddivisione della detrazione negli anni:
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi ("sconto in fattura") o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in favore:
Il credito erariale oggetto di cessione, potrà essere a sua volta ceduto un’altra sola volta.
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