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Schindler è stata la prima fra le multinazionali del settore a dimostrarsi disponibile a rivedere, sulla base delle indicazioni di Cittadinanzattiva, gli impegni ed obblighi contrattuali in favore dei propri Clienti. Ecco in sintesi alcune delle novità introdotte a partire da Dicembre 2007, ulteriormente perfezionate in virtù del verbale di conciliazione sottoscritto il 19.05.2009 con la Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Bologna, intervenuta anch'essa nel procedimento promosso da Cittadinanzattiva Onlus:
- si riduce l’entità delle penali previste in favore dell'Azienda in caso di inadempimento da parte del Cliente degli obblighi contrattuali: per es., per contratti fino a tre anni, le relative penali calano dal 100% al 45% dei residui canoni fino alla scadenza del contratto.
- Si riduce la durata del tacito rinnovo da un periodo che poteva essere anche di 10 anni ad un massimo di tre anni.
- I tempi per la disdetta si riducono da un anno prima della scadenza del contratto a soli 60 giorni per i contratti di breve durata, o 90 giorni per tutti gli altri contratti.
- Si afferma la possibilità che Schindler esegua – anche in assenza di un esplicito ordine del cliente – quei soli interventi che, fino ad un tetto massimo di spesa pari a € 500,00, siano indispensabili ed indifferibili per la sicurezza dell’impianto e per la salvaguardia dell’incolumità degli utenti; in tutte le altre ipotesi, sussiste il diritto del Cliente, che richieda l’esecuzione di qualunque intervento non compreso nel contratto di manutenzione, ad ottenere da Schindler un preventivo scritto, che specifichi nel dettaglio i costi ed i tempi di esecuzione degli interventi stessi.
- Viene riconosciuto il diritto del Cliente ad ottenere un tempestivo avviso da Schindler qualora, anche a causa dell’anzianità dell’impianto, non siano più disponibili sul mercato una o più parti di ricambio, con contestuale obbligo di Schindler di fornire al Cliente un’altrettanto tempestiva proposta scritta in merito ai possibili interventi alternativi, idonei ad ovviare alla mancata disponibilità dei ricambi e a ripristinare la perfetta efficienza dell’impianto.
- Viene riconosciuto il diritto del Cliente a non pagare i canoni contrattuali nel caso in cui, per fatto imputabile a Schindler, l'impianto non possa essere tenuto in funzione e si renda necessario il fermo dello stesso per un periodo superiore a trenta giorni.
- Per i contratti "Multicontrol Base" e "Multicontrol Integrale", ogni eventuale ritardo del Cliente nei pagamenti dovuti a Schindler fa sorgere il diritto di quest'ultimo di esigere, previo avviso con raccomandata a.r., gli interessi di mora al tasso ufficiale di sconto più quattro unità.
- Per i contratti "Multicontrol Base" e "Multicontrol Integrale", il ritardo nel pagamento della penale comporterà l'addebito degli interessi di mora al tasso ufficiale di sconto più quattro unità.
- Per i contratti "Multicontrol Base" e "Multicontrol Integrale" si prevede che per ogni controversia sia esclusivamente competente il Foro di Monza, salvo per i Clienti consumatori l'applicazione della relativa disciplina che prevede quale foro esclusivo quello di residenza o del domicilio elettivo del consumatore stesso.
- Previsione di un termine massimo di durata dell’eventuale sospensione dei servizi di manutenzione da parte di Schindler e la riduzione dell’entità dei canoni dovuti dal Cliente per tutta la durata della sospensione medesima.
- Introduzione di nuovi criteri di calcolo per la revisione annuale dei canoni contrattuali, basati su indici istat conoscibili e consultabili da tutti.
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